Lavorare nell’Unione Europea UE, Certificazione del personale
Dal 4 luglio 2008, secondo la «Normativa F-Gas», l’installazione, la manutenzione e l’assistenza degli impianti stazionari di refrigerazione, degli impianti di condizionamento d’aria e delle pompe di calore che utilizzano gas fluorurati a effetto serra possono essere eseguite solo da personale in possesso di un certificato di competenza nella categoria appropriata. Questo è importante per tutte le aziende svizzere che eseguono commesse nei Paesi limitrofi. Il prerequisito per la certificazione è una formazione sufficiente del personale. La qualifica di Installatrice/Installatore di sistemi di refrigerazione AFC, unitamente alla formazione «Manipolazione sicura di refrigeranti infiammabili ai sensi della direttiva CFSL 6517», dà diritto, ad esempio, a un certificato di categoria A1. Un certificato A1 autorizza all’installazione, alla riparazione, alla manutenzione e al controllo di tenuta di sistemi di refrigerazione che utilizzano gas serra fluorurati e idrocarburi. Per i dettagli relativi all’«oggetto» e al «campo di applicazione», si rimanda alla DV 2024/2215, articoli 1 e 2. Un certificato A1 non autorizza a eseguire lavori su impianti a NH3 o sistemi CO2.
L’Associazione Svizzera del Freddo (Schweizerischer Verband für Kältetechnik SVK) collabora in questo ambito con l’istituto di certificazione della «Landesinnung Kälte-Klima-Technik» di Maintal. A fronte di un contributo alle spese di 150.00 CHF per certificato e con un minimo sforzo amministrativo, gli imprenditori possono certificare il proprio personale attraverso questa soluzione.
Formulario di richiesta (Disponibile solo in tedesco).
Requisiti minimi
I requisiti minimi per la certificazione delle aziende e del personale addetto alla realizzazione di impianti di refrigerazione sono riportati nel seguente regolamento:
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2215 DELLA COMMISSIONE del 6 settembre 2024