ORRPChim

link all’Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim:
www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2005/478/it

Aiuto all’esecuzione dell’UFAM con riferimento alle disposizioni normative per impianti di refrigerazione, di climatizzazione e di pompe di calore che funzionano con prodotti refrigeranti sintetici
L’immissione sul mercato di impianti di refrigerazione, di climatizzazione e di pompe di calore con prodotti refrigeranti stabili nell’aria (soprattutto idrofluorocarburi, HFC) è limitata secondo le disposizioni dall’allegato 2.10 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), dal 1° dicembre 2013 agli impianti al di sotto di una determinata capacità di refrigerazione, e, dal 1° gennaio 2020, anche ai refrigeranti aventi un potenziale di riscaldamento globale al di sotto di determinati valori. Per gli impianti individuali sono previste deroghe a suddetti divieti a determinate condizioni. La presente guida aiuto all’esecuzione costituisce un supporto pratico all’applicazione dell’allegato 2.10 ORRPChim e in particolare dei divieti e delle deroghe in esso riportate. Esso definisce lo stato attuale della tecnica esistente nei diversi campi di applicazione.

Aiuto all’esecuzione «Impianti con prodotti refrigeranti: dal progetto all’immissione sul mercato»

valida dal 2022

Aiuto all'esecuzione italiano Aiuto all'esecuzione tedesco Aiuto all'esecuzione francese

Aiuto all’esecuzione «Impianti e apparecchi che contengono prodotti refrigeranti: esercizio e manutenzione»

valida dal 2022

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Bollettino «Controllo della tenuta stagna – Raccomandazioni della ATF in aggiunta alle normativa secondo la ORRPChim»

Bolletino italiano Bolletino tedesco Bolletino francese

FAQ sul ORRPChim e i relativi aiuti per l’esecuzione

FAQ italiano

Sito web: Ufficio federale dell’ambiente UFAM