Servizio di picchetto / lavoro notturno e domenicale
Se un’azienda lavora in parte o totalmente di notte e/o di domenica, è necessario un permesso concernente la durata del lavoro (per le eccezioni si veda l’OLL 2). I permessi concernenti la durata del lavoro vengono rilasciati dai Cantoni e dalla SECO. Il permesso per il lavoro notturno/domenicale temporaneo (secondo l’art. 27 OLL 1, urgente necessità) deve essere richiesto al Cantone, quello per il lavoro notturno/domenicale permanente o regolarmente ricorrente (secondo l’art. 28 OLL 1, indispensabilità del lavoro notturno e domenicale) deve essere richiesta alla SECO.
Il lavoro notturno e domenicale dovuto al servizio di picchetto è soggetto a un permesso della SECO.
Ulteriori informazioni sono disponibili sulla homepage della SECO: